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Le opere di cui alla lettera f) dell'art. 2 della presente legge sono dichiarate obbligatorie agli effetti dell'art. 13, capoverso 1° del testo unico della legge 16 luglio 1884, n. 2518, approvato con R. decreto 2 aprile 1885, n. 3095, e ad esse sono estese le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 14 luglio 1907, numero 542.
Testo in vigore dal 19 aprile 1911 al 16 dicembre 2009
