Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 maggio 1955 al 22 febbraio 1959. Leggi il testo vigente →

In ogni Provincia, con decreto del prefetto, e' istituita la Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio. La Commissione provinciale e' presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' composta: dal questore o da un suo delegato; da un rappresentante della Camera di commercio, Industria ed agricoltura; da due rappresentanti degli industriali; da due rappresentanti dei commercianti; da due rappresentanti degli agricoltori; da sette rappresentanti dei lavoratori. I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori e dei lavoratori saranno scelti tra i designati su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria piu' rappresentative. La Commissione dura in carica due anni ed ha sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che istituira' apposita segreteria alla Commissione provinciale medesima.

Testo in vigore dal 23 maggio 1955 al 22 febbraio 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1955-05-03;407~art3 · fonte del testo