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In ogni Provincia, con decreto del prefetto, e' istituita la Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio. La Commissione provinciale e' presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' composta: dal questore o da un suo delegato; da un rappresentante della Camera di commercio, Industria ed agricoltura; da due rappresentanti degli industriali; da due rappresentanti dei commercianti; da due rappresentanti degli agricoltori; da sette rappresentanti dei lavoratori; da due rappresentanti del movimento cooperativo. I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori, dei lavoratori e del movimento cooperativo saranno scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria piu' rappresentative, e per i rappresentanti del movimento cooperativo dalle associazioni provinciali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute. La Commissione dura in carica due anni ed ha sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che istituira' apposita segreteria alla Commissione provinciale medesima. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608
3Il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 608 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che sono soppressi, ai sensi dell'art. 1, comma 28, lettera a) della legge 24 dicembre 1993, n. 537, gli organi collegiali "Commissioni provinciali" di cui al presente articolo.
Testo in vigore dal 15 novembre 1994 al 5 dicembre 1994
