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In ogni Provincia, con decreto del prefetto, e' istituita la Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio. La Commissione provinciale e' presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' composta: dal questore o da un suo delegato; da un rappresentante della Camera di commercio, Industria ed agricoltura; da due rappresentanti degli industriali; da due rappresentanti dei commercianti; da due rappresentanti degli agricoltori; da sette rappresentanti dei lavoratori; ((da due rappresentanti del movimento cooperativo)). ((I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori, dei lavoratori e del movimento cooperativo saranno scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria piu' rappresentative, e per i rappresentanti del movimento cooperativo dalle associazioni provinciali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute)). La Commissione dura in carica due anni ed ha sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che istituira' apposita segreteria alla Commissione provinciale medesima.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1959 al 15 novembre 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 febbraio 1959

Confronto con la versione in vigore dal 23 maggio 1955 al 22 febbraio 1959. 3 parole tolte, 31 parole aggiunte.

… due rappresentanti dei commercianti; da due rappresentanti degli agricoltori; da sette rappresentanti dei lavoratoriaggiunto: ; da due rappresentanti del movimento cooperativo. I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori tolto: e dei lavoratoriaggiunto: , dei lavoratori e del movimento cooperativo saranno scelti tra i designatiaggiunto: , su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria piu' rappresentativeaggiunto: , e per i rappresentanti del movimento cooperativo dalle associazioni provinciali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute. La Commissione dura in carica due anni ed ha sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che istituira' apposita segreteria alla Commissione provinciale medesima.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1955-05-03;407~art3 · fonte del testo