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In ogni Provincia, con decreto del prefetto, e' istituita la Commissione provinciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio. La Commissione provinciale e' presieduta dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed e' composta: dal questore o da un suo delegato; da un rappresentante della Camera di commercio, Industria ed agricoltura; da due rappresentanti degli industriali; da due rappresentanti dei commercianti; da due rappresentanti degli agricoltori; da sette rappresentanti dei lavoratori; ((da due rappresentanti del movimento cooperativo)). ((I rappresentanti degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori, dei lavoratori e del movimento cooperativo saranno scelti tra i designati, su richiesta del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, dalle organizzazioni sindacali provinciali di categoria piu' rappresentative, e per i rappresentanti del movimento cooperativo dalle associazioni provinciali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute)). La Commissione dura in carica due anni ed ha sede presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, che istituira' apposita segreteria alla Commissione provinciale medesima.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1959 al 15 novembre 1994
