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[1]Art. 10 bis.
[2]((La corrispondenza della Cassa nazionale di maternita', dei Circoli d'ispezione dell'industria e del lavoro, degli altri uffici pubblici e delle Casse di maternita' e dei Comitati locali, fra loro e con gli industriali e le operaie, riguardante l'applicazione della presente legge e del regolamento, sara' ammessa in esenzione dalle tasse postali)).
Testo in vigore dal 22 marzo 1917 al 16 dicembre 2009
