Art. 2 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
Art. 2 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1923
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1923 al 16 dicembre 2009. 95 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
Art. 2 bistolto: .
tolto: Il contributo annuale obbligatorio di cui al n. 1 del precedente articolo, e' per L. 3 a carico dell'operaia e per L. 4 a carico dell'imprenditore o industriale.
tolto: La parte del contributo a carico dell'operaia, sara' trattenuta sul salario di essa dall'imprenditore o industriale, al quale e' vietato di trattenere, a tale titolo, somme superiori, per qualsiasi motivo o pretesto, sotto pena di una ammenda da 50 a 500 lire.
tolto: Il pagamento dell'intero contributo annuale per ciascuna operaia sara' effettuato a cura dell'imprenditore o industriale, in una sola volta, nell'epoca che sara' stabilita dal regolamento. aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-17;520~art2bis · fonte del testo