Art. 7 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
Art. 7 bis ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9))
Testo vigente dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1917
Confronto con la versione in vigore dal 22 marzo 1917 al 16 dicembre 2009. 78 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
Art. 7 bistolto: .
tolto: L'imprenditore, o chi per esso, che non abbia versato, nel termine fissato dal regolamento i contributi dovuti per le proprie operaie, e' punito con una ammenda da L. 50 a L. 500; e dovra', inoltre, versare alla Cassa di maternita' una somma corrispondente al decuplo dei contributi dovuti per l'anno in corso, aumentato di tante volte l'ammontare di tali contributi, quanti sono gli anni anteriori a quello in corso, per i quali ne e' stato omesso il pagamento. aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-17;520~art7bis · fonte del testo