Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 agosto 1910 al 22 marzo 1917. Leggi il testo vigente →

La presente legge non si applica allo Stato per le operaie dei suoi stabilimenti alle quali da leggi e regolamenti speciali sia assicurato un servizio di sussidi di puerperio non inferiore a quello stabilito dalla presente legge.

Testo in vigore dal 3 agosto 1910 al 22 marzo 1917

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;520~art10 · fonte del testo