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[1]((La presente legge non si applica allo Stato o ad altri Enti pubblici per le operaie dei loro stabilimenti, alle quali da leggi o da regolamenti speciali debitamente approvati sia assicurato un servizio di sussidi di puerperio non inferiore a quello stabilito dalla presente legge.

[2]La presente legge si applica anche al personale femminile addetto ai servizi telefonici di aziende private)).

Testo in vigore dal 22 marzo 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 marzo 1917

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1910 al 22 marzo 1917. 5 parole tolte, 29 parole aggiunte in 2 capoversi.

La presente legge non si applica allo Stato aggiunto: o ad altri Enti pubblici per le operaie dei tolto: suoi stabilimenti aggiunto: loro stabilimenti, alle quali da leggi tolto: e regolamenti speciali aggiunto: o da regolamenti speciali debitamente approvati sia assicurato un servizio di sussidi di puerperio non inferiore a quello stabilito dalla presente leggeaggiunto: .

aggiunto: La presente legge si applica anche al personale femminile addetto ai servizi telefonici di aziende private.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;520~art10 · fonte del testo