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[1]((La presente legge non si applica allo Stato o ad altri Enti pubblici per le operaie dei loro stabilimenti, alle quali da leggi o da regolamenti speciali debitamente approvati sia assicurato un servizio di sussidi di puerperio non inferiore a quello stabilito dalla presente legge.
[2]La presente legge si applica anche al personale femminile addetto ai servizi telefonici di aziende private)).
Testo in vigore dal 22 marzo 1917 al 16 dicembre 2009
