Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 marzo 1917 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il sussidio di cui all'articolo precedente viene elevato a L. 40 per puerperio mediante la quota di L. 10 conferita dallo Stato.

[2]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322

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Il Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'abrogazione dell'art. 4. Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dalla data che sara' stabilita con il regolamento indicato nell'art. 7 del citato decreto.

Testo in vigore dal 22 marzo 1917 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 22 marzo 1917

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 1910 al 22 marzo 1917.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322

    Il Decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) l'abrogazione dell'art. 4. Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dalla data che sara' stabilita con il regolamento indicato nell'art. 7 del citato decreto.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;520~art4 · fonte del testo