Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 31 luglio 1923 al 16 dicembre 2009. 138 parole tolte, 18 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La Cassa corrisponde ad ogni operaia in occasione di parto o di aborto un sussidio diL. 100 alle condizioni che saranno determinate nel regolamento e fatta eccezione per il procurato aborto, preveduto dall'art. 381 del Codice penale, per il quale il sussidio non e' dovuto: lo Stato rimborsa alla Cassa per ciascun parto o aborto sussidiato la quota diaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18tolto: .
tolto: Il sussidio dovra' essere pagato alla operaia-madre, almeno per una meta', nella prima settimana del puerperio, secondo le norme che saranno fissate dal regolamento; questo potra' pure stabilire che il sussidio debba essere, in tutto od in parte, anticipato dall'imprenditore o industriale, salvo rimborso da parte della Cassa di maternita'.
tolto: Il regolamento determinera' inoltre in quali forme all'imprenditore o all'industriale dovra' essere notificato, ai fini della disposizione contenuta nel capoverso precedente, la notizia del parto o dell'aborto. aggiunto: FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-07-17;520~art3 · fonte del testo