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[1]Il Consiglio d'amministrazione della Cassa nazionale di previdenza per la invalidita' e per la vecchiaia degli operai provvedera' all'amministrazione della Cassa di maternita' mediante un Comitato da esso nominato.

[2]Il Comitato predetto sara' costituito per un terzo da rappresentanti degl'industriali e imprenditori e per un terzo da rappresentanti delle operaie da scegliersi dal ministro di agricoltura, industria e commercio, i primi fra gli industriali e i secondi fra gli operai facenti parte di Collegi di probi-viri per le industrie che occupano donne.

Testo in vigore dal 3 agosto 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-07-17;520~art8 · fonte del testo