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E' prorogato al 30 giugno 1911 il termine previsto dall'art. 35 della legge 5 aprile 1908, n. 111, per la presentazione al Parlamento delle proposte di riordinamento delle Casse invalidi della marina mercantile in corrispondenza dei bisogni e delle condizioni economiche della gente di mare.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 12 agosto 1911

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~approvazione-art14 · fonte del testo