Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 14 (Approvazione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 12 agosto 1911. Leggi il testo vigente →
E' prorogato al 30 giugno 1911 il termine previsto dall'art. 35 della legge 5 aprile 1908, n. 111, per la presentazione al Parlamento delle proposte di riordinamento delle Casse invalidi della marina mercantile in corrispondenza dei bisogni e delle condizioni economiche della gente di mare.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 12 agosto 1911
