Art. 14 (Approvazione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 12 agosto 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
E' prorogato al 30 giugno 1911 il termine previsto dall'art. 35 della legge 5 aprile 1908, n. 111, per la presentazione al Parlamento delle proposte di riordinamento delle Casse invalidi della marina mercantile in corrispondenza dei bisogni e delle condizioni economiche della gente di mare. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 18 luglio 1911, n. 766
2La L. 18 luglio 1911, n. 766 ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "E' prorogato al 1° marzo 1912 il termine previsto dall'art. 14 della legge 13 giugno 1910, n. 306, per la presentazione al Parlamento delle proposte di riordinamento delle Casse invalidi della marina mercantile, in corrispondenza dei bisogni e delle condizioni economiche della gente di mare".
Testo in vigore dal 12 agosto 1911 al 16 dicembre 2009
