Art. 6 (Approvazione)
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[1]Per le navi a vapore, in ferro ed in acciaio, dichiarate ed impostate dai cantieri nazionali dal 1° luglio 1910 in poi i costruttori avranno facolta' di scelta, per l'applicazione a loro favore, dei provvedimenti stabiliti dagli articoli VI e IX della legge 16 maggio 1901, n. 176, o di quelli che per la costruzione di navi a vapore in ferro od in acciaio venissero stabiliti con nuove disposizioni legislative.
[2]I costruttori potranno valersi di tale facolta' anche nel caso che le navi, delle quali al precedente comma, fossero all'epoca della promulgazione delle dette nuove disposizioni legislative gia' varate, allestite e poste in esercizio.
[3]La facolta' di scelta di cui sopra non si estende alla costruzione di navi a vapore per conto di stranieri.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 1 luglio 1911
