Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 luglio 1911

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 1 luglio 1911. 124 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.

tolto: Per le navi a vapore, in ferro ed in acciaio, dichiarate ed impostate dai cantieri nazionali dal 1° luglio 1910 in poi i costruttori avranno facolta' di scelta, per l'applicazione a loro favore, dei provvedimenti stabiliti dagli articoli VI e IX della legge 16 maggio 1901, n. 176, o di quelli che per la costruzione di navi a vapore in ferro od in acciaio venissero stabiliti con nuove disposizioni legislative.

tolto: I costruttori potranno valersi di tale facolta' anche nel caso che le navi, delle quali al precedente comma, fossero all'epoca della promulgazione delle dette nuove disposizioni legislative gia' varate, allestite e poste in esercizio.

tolto: La facolta' di scelta di cui sopra non si estende alla costruzione di navi a vapore per conto di stranieri.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 745

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~approvazione-art6 · fonte del testo