Art. 6 (Approvazione)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 luglio 1911 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Articolo abrogato dalla l. 13 luglio 1911, n. 745.
Abrogato dal 1 luglio 1911
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Articolo abrogato dalla l. 13 luglio 1911, n. 745.
Abrogato dal 1 luglio 1911
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3 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 1 luglio 1911. 124 parole tolte, 9 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Per le navi a vapore, in ferro ed in acciaio, dichiarate ed impostate dai cantieri nazionali dal 1° luglio 1910 in poi i costruttori avranno facolta' di scelta, per l'applicazione a loro favore, dei provvedimenti stabiliti dagli articoli VI e IX della legge 16 maggio 1901, n. 176, o di quelli che per la costruzione di navi a vapore in ferro od in acciaio venissero stabiliti con nuove disposizioni legislative.
tolto: I costruttori potranno valersi di tale facolta' anche nel caso che le navi, delle quali al precedente comma, fossero all'epoca della promulgazione delle dette nuove disposizioni legislative gia' varate, allestite e poste in esercizio.
tolto: La facolta' di scelta di cui sopra non si estende alla costruzione di navi a vapore per conto di stranieri.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 LUGLIO 1911, N. 745
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~approvazione-art6 · fonte del testo