Art. 16 (Capitolato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 146 parole tolte, 24 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: I piroscafi che i concessionari dovranno costruire per l'attuazione dei servizi sovvenzionati e quelli che man mano dovranno essere sostituiti ai termini dell'art. 18, devono essere costruiti nei cantieri italiani.
tolto: I concessionari potranno ricorrere ai cantieri esteri, nei due casi seguenti:
tolto: 1° quando i cantieri nazionali di primo ordine domandino un prezzo del 7 per cento superiore al valore risultante dalla media dei prezzi di sei cantieri inglesi di prim'ordine, o che siano specializzati per le piccole costruzioni esclusi il prezzo massimo ed il minimo;
tolto: 2° quando non possano ottenere da alcun cantiere italiano di prim'ordine la consegna del materiale entro un anno.
tolto: I concessionari avranno pero' diritto di ricorrere all'industria estera senza vincolo di sorta per la costruzione di un quarto del tonnellaggio occorrente pei servizi.
tolto: Nel caso in cui nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, sorgessero divergenze, saranno risolute dal ministro della marina.aggiunto: Capitolato A-art. 16 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art16 · fonte del testo