Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 146 parole tolte, 24 parole aggiunte in 6 capoversi.

tolto: I piroscafi che i concessionari dovranno costruire per l'attuazione dei servizi sovvenzionati e quelli che man mano dovranno essere sostituiti ai termini dell'art. 18, devono essere costruiti nei cantieri italiani.

tolto: I concessionari potranno ricorrere ai cantieri esteri, nei due casi seguenti:

tolto: 1° quando i cantieri nazionali di primo ordine domandino un prezzo del 7 per cento superiore al valore risultante dalla media dei prezzi di sei cantieri inglesi di prim'ordine, o che siano specializzati per le piccole costruzioni esclusi il prezzo massimo ed il minimo;

tolto: 2° quando non possano ottenere da alcun cantiere italiano di prim'ordine la consegna del materiale entro un anno.

tolto: I concessionari avranno pero' diritto di ricorrere all'industria estera senza vincolo di sorta per la costruzione di un quarto del tonnellaggio occorrente pei servizi.

tolto: Nel caso in cui nell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, sorgessero divergenze, saranno risolute dal ministro della marina.aggiunto: Capitolato A-art. 16 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art16 · fonte del testo