Art. 17 (Capitolato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 163 parole tolte, 24 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: Il ministro della marina, in base alle condizioni dell'art. 16, ha facolta', udito il Comitato pei servizi marittimi, di concedere all'assuntore una dilazione di non oltre tre anni (a decorrere dal 1° luglio 1910) per l'impiego dei piroscafi aventi le caratteristiche prescritte, autorizzandolo frattanto a prendere a nolo, ove occorra, e ad assegnare temporaneamente ai servizi piroscafi le cui caratteristiche non si discostino molto da quelle prescritte ed aventi i migliori requisiti possibili, da accertarsi dalla Commissione di visita.
tolto: In tal caso la sovvenzione complessiva attribuita alla linea, sara' ridotta proporzionalmente, secondo la formola seguente:
tolto: in cui:
tolto: S' = 8 (a + b)
tolto: in cui:
tolto: S' rappresenta la sovvenzione ridotta;
tolto: S rappresenta la sovvenzione normale;
tolto: a la ritenuta per deficienza di velocita';
tolto: b la ritenuta per deficienza di tonnellaggio.
tolto: Parte di provvedimento in formato grafico delle quali:
tolto: V' rappresenta la velocita' effettiva;
tolto: V rappresenta la velocita' prescritta;
tolto: T' rappresenta il tonnellaggio effettivo;
tolto: T rappresenta il tonnellaggio prescritto.
tolto: La riduzione della sovvenzione si calcola per viaggio.aggiunto: Capitolato A-art. 17 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art17 · fonte del testo