Art. 17 (Capitolato A)
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[1]Il ministro della marina, in base alle condizioni dell'art. 16, ha facolta', udito il Comitato pei servizi marittimi, di concedere all'assuntore una dilazione di non oltre tre anni (a decorrere dal 1° luglio 1910) per l'impiego dei piroscafi aventi le caratteristiche prescritte, autorizzandolo frattanto a prendere a nolo, ove occorra, e ad assegnare temporaneamente ai servizi piroscafi le cui caratteristiche non si discostino molto da quelle prescritte ed aventi i migliori requisiti possibili, da accertarsi dalla Commissione di visita.
[2]In tal caso la sovvenzione complessiva attribuita alla linea, sara' ridotta proporzionalmente, secondo la formola seguente:
[3]in cui:
[4]S' = 8 (a + b)
[5]in cui:
[6]S' rappresenta la sovvenzione ridotta;
[7]S rappresenta la sovvenzione normale;
[8]a la ritenuta per deficienza di velocita';
[9]b la ritenuta per deficienza di tonnellaggio.
[10]Parte di provvedimento in formato grafico delle quali:
[11]V' rappresenta la velocita' effettiva;
[12]V rappresenta la velocita' prescritta;
[13]T' rappresenta il tonnellaggio effettivo;
[14]T rappresenta il tonnellaggio prescritto.
[15]La riduzione della sovvenzione si calcola per viaggio.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
