Art. 22 (Capitolato A)
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[1]In ogni piroscafo dovra' essere segnata la linea di minima immersione per garantire la stabilita' e le condizioni di buona navigazione e la linea della immersione massima (Free-Board) secondo le norme del «Board of trade» adottate dai registri nazionali.
[2]I piroscafi ad una immersione media corrispondente alla meta' del carico totale (dead weight), dovranno sottostare ad una prova di velocita', con mare calmo o leggermente mosso, della durata di 12 ore, durante le quali dovranno mantenere una velocita' superiore del 12 per cento a quella prescritta.
[3]In ogni piroscafo vi debbono essere battelli ed apparecchi di salvataggio in numero corrispondente allo scopo ed un numero sufficiente di scale, nonche' cinture di sicurezza in numero almeno eguale a quello massimo dell'equipaggio e dei passeggeri.
[4]L'equipaggio dovra' addestrarsi almeno una volta al mese al maneggio delle barche o zattere di salvataggio.
[5]Gli scafi, le macchine, le caldaie e tutti gli oggetti di dotazione dovranno essere tenuti in istato di perfetta conservazione: le caldaie dovranno essere surrogate con caldaie nuove o riparate a nuovo, appena cio' sia riconosciuto necessario dalla Commissione di visita.
[6]Gli scafi, le macchine e le caldaie dei piroscafi da costruire dovranno essere solidamente e diligentemente costruiti, a seconda dei sistemi piu' moderni e perfezionati con materiali di prima qualita' e classificati alla piu' alta classe del registro nazionale o di altro autorizzato.
[7]Sara' eseguita per parte della Commissione di sorveglianza una prova di stabilita', a norma del regolamento, per determinare le condizioni di sicurezza assoluta della nave anche navigando con doppio fondo e carbonili vuoti.
[8]In massima non sono consentiti passaggi attraverso le paratie stagne regolamentari.
[9]Ogni compartimento dovra' potersi esaurire in modo efficace mediante tubolatura in connessione con le pompe di macchina e con una pompa speciale di esaurimento.
[10]Le pompe di circolazione delle motrici, qualora non siano azionate dalle motrici stesse, avranno adattamenti per poter pompare acqua dal compartimento stesso.
[11]I piani dei piroscafi da costruirsi nuovi, o da acquistarsi, e quelli delle loro macchine verranno presentati al Ministero della marina per l'approvazione prima di cominciarne la costruzione e rispettivamente prima di conchiudere il contratto di costruzione o di acquisto.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
