Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 38 (Capitolato A)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le tariffe potranno essere sottoposte a revisione per parte del Comitato pei servizi marittimi, sentiti i concessionari.
[2]Le variazioni delle tariffe dovranno essere rese pubbliche 15 giorni prima che vadano in vigore.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
