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[1]Le tariffe potranno essere sottoposte a revisione per parte del Comitato pei servizi marittimi, sentiti i concessionari.

[2]Le variazioni delle tariffe dovranno essere rese pubbliche 15 giorni prima che vadano in vigore.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art38 · fonte del testo