Art. 39 (Capitolato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 87 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I concessionari hanno l'obbligo del trasporto dei piccoli colli con le modalita' che saranno determinate dal Comitato pei servizi marittimi.
tolto: I colli stessi non potranno superare il peso di kg. 60 e la tariffa non potra' superare centesimi 60 per ogni collo.
tolto: Il loro volume non dovra' superare un quarto di metro cubo.
tolto: Il trasporto dei piccoli colli sara' effettuato dall'agenzia di partenza a quella di destinazione coll'aumento di centesimi 10 per ciascun collo per indennizzo di prestazione per le operazioni doganali ed altre relative al transito.aggiunto: Capitolato A-art. 39 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art39 · fonte del testo