Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 87 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.

tolto: I concessionari hanno l'obbligo del trasporto dei piccoli colli con le modalita' che saranno determinate dal Comitato pei servizi marittimi.

tolto: I colli stessi non potranno superare il peso di kg. 60 e la tariffa non potra' superare centesimi 60 per ogni collo.

tolto: Il loro volume non dovra' superare un quarto di metro cubo.

tolto: Il trasporto dei piccoli colli sara' effettuato dall'agenzia di partenza a quella di destinazione coll'aumento di centesimi 10 per ciascun collo per indennizzo di prestazione per le operazioni doganali ed altre relative al transito.aggiunto: Capitolato A-art. 39 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art39 · fonte del testo