Art. 40 (Capitolato A)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 104 parole tolte, 24 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: I concessionari dovranno accordare il viaggio gratuito (escluso il vitto):
tolto: 1° ai membri del Parlamento in carica ed agli ex-deputati che abbiano almeno sette legislature, e tre viaggi gratuiti all'anno per le loro famiglie;
tolto: 2° ai funzionari dell'Ispettorato dei servizi marittimi ed agli ispettori delle poste e dei telegrafi con le norme che saranno stabilite dall'Ispettorato generale dei servizi marittimi.
tolto: I concessionari dovranno inoltre accordare il viaggio gratuito, escluso il vitto, nel limite di quattro posti di terza classe per ciascun viaggio, ai nazionali indigenti dimoranti all'estero che rimpatrino per prestare servizio militare o che ritornino alla loro residenza all'estero dopo averlo prestato.aggiunto: Capitolato A-art. 40 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art40 · fonte del testo