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[1]I concessionari hanno l'obbligo del trasporto dei piccoli colli con le modalita' che saranno determinate dal Comitato pei servizi marittimi.

[2]I colli stessi non potranno superare il peso di kg. 60 e la tariffa non potra' superare centesimi 60 per ogni collo.

[3]Il loro volume non dovra' superare un quarto di metro cubo.

[4]Il trasporto dei piccoli colli sara' effettuato dall'agenzia di partenza a quella di destinazione coll'aumento di centesimi 10 per ciascun collo per indennizzo di prestazione per le operazioni doganali ed altre relative al transito.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-a-art39 · fonte del testo