Art. 44 (Capitolato A)
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[1]Pel trasporto dei generi di privativa non che di derrate e oggetti comunque destinati al servizio governativo, sara', a parita' di condizioni, data la preferenza alla bandiera italiana, con speciale riguardo ai concessionari, ai prezzi da determinarsi con apposite convenzioni.
[2]In mancanza di convenzioni speciali, sara' fatta una riduzione del 50 per cento sulla tariffa normale.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
