Art. 58 (Capitolato A)
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[1]In caso di guerra o di ostilita' fra l'Italia ed un'altra potenza, o fra potenze estere in un punto qualunque dei mari percorsi dalle linee sovvenzionate, il Governo del Re avra' facolta':
[2]1° di sospendere il servizio;
[3]2° di obbligare i concessionari a continuarlo;
[4]3° di prendere possesso dei piroscafi non iscritti nel ruolo del naviglio ausiliario o di acquistarli.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
