Per le convenzioni provvisorie e definitive pei servizi postali e commerciali marittimi ed altri provvedimenti a favore delle industrie marittime
Art. 16 (Capitolato B)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
I concessionari non sono esonerati dall'obbligo di disimpegnare il servizio nei modi stabiliti, in alcun caso e nemmeno se essi non possano disporre di parte del materiale adibito ad una linea per causa di forza maggiore o di riparazione.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
