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[1]La composizione degli equipaggi dei piroscafi sovvenzionati e' determinata da apposite tabelle stabilite di concerto fra il Ministero della marina ed i concessionari.

[2]Il personale di bassa forza destinato a comporre gli equipaggi dei piroscafi addetti alle linee sovvenzionate sara' designato da appositi uffici di collocamento istituiti presso le capitanerie e gli uffici di porto, con eguale rappresentanza tanto dei concessionari quanto della gente di mare. Ad entrambe le parti e' riconosciuto il diritto a rifiuto.

[3]I concessionari si obbligano di adottare il contratto tipo di arruolamento degli equipaggi che sara' stabilito dal Ministero della marina, tenuto conto delle consuetudini vigenti, delle mutate condizioni della vita di bordo e della specialita' delle linee cui si riferisce il presente capitolato.

[4]I concessionari avranno facolta' di assumere personale di bassa forza indipendentemente dagli uffici di collocamento, quando questi non abbiano personale disponibile, alle condizioni del contratto tipo suddetto di arruolamento.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~capitolato-b-art17 · fonte del testo