Art. 12-bis (Convenzione servizi postali e commerciali marittimi)
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Entro i limiti contrattuali risultanti dai quaderni di oneri A e B annessi alla convenzione approvata con la legge del 22 aprile 1893, n. 195, sono affidate alla Commissione pei servizi marittimi, di cui all'art. 11 della legge che approva la presente convenzione, le attribuzioni delle Commissioni per le tariffe, per la soppressione di approdi, per le misure contumaciali, nonche' le attribuzioni affidate al Consiglio di arbitri.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
