Art. 2 (Convenzione servizi postali e commerciali marittimi)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che questa norma nomina.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 96 parole tolte, 28 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: La Societa' s'impegna di ordinare alcuni piroscafi con le caratteristiche determinate nel modo stabilito dall'art. 4, per un tonnellaggio complessivo di 12,000 tonnellate lorde, subito dopo la promulgazione della legge che approva la presente convenzione.
tolto: Fermi gli accordi di cui all'art. 4, saranno dalla Societa' contraente ordinati altri piroscafi per 12,000 tonnellate lorde, tosto che il Governo indichera' le caratteristiche di essi piroscafi in conformita' delle sue proposte per la definitiva sistemazione dei servizi marittimi.
tolto: Ai limiti di tonnellaggio suaccennati sara' consentita la tolleranza in piu' od in meno fino al 5 per cento.aggiunto: Convenzione servizi postali e commerciali marittimi-art. 2 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-servizi-postali-e-commerciali-marittimi-art2 · fonte del testo