Art. 1 (Convenzione servizi postali e commerciali marittimi)
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1910
Confronto con la versione in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009. 384 parole tolte, 23 parole aggiunte in 15 capoversi.
tolto: CONVENZIONE peiaggiunto: Convenzione servizi postali e commerciali marittimi tolto: della Sicilia, Sardegna, e per la Tunisia, la Tripolitania, l'Egitto, il Levante, il Mar Rosso, lo Zanzibar, l'India e la Cina.
tolto: Il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, il ministro della marina e quelli dei lavori pubblici, dell'agricoltura, industria e commercio, delle poste e dei telegrafi, del tesoro e delle finanze a nome dello Stato; ed i signori:
tolto: cav. Emilio Ferro;
tolto: Pietro Lagomaggiore;
tolto: comm. Francesco Ceriana che firma per se' e per le ditte Luigi Marsaglia, Giovanni Donn e C. A. Grasso e figli e Luigi Donegani;
tolto: marchese Giacomo Filippo Durazzo Pallavicini che firma per se' e per delega dei signori comm. Giuseppe Balduino, comm. Enrico Rossi fu Luigi e comm. Attilio Odero;
tolto: Ernesto Pacelli per se' ed in rappresentanza del marchese Luigi Medici;
tolto: cap. Emilio Menada in rappresentanza della Societa' commerciale italiana di navigazione in Genova;
tolto: Luigi Della Torre in rappresentanza della Banca Zaccaria Pisa e dei fratelli Ingegnoli, comm. Carlo Vanzetti, comm. Alberto Amman, comm. Giovanni Silvestri, comm. senatore Giovanni Battista Pirelli e della ditta F. e G. Pavoncelli P. e F.;
tolto: Cesare Prandoni fu Carlo in rappresentanza della sua Banca A. e C. Prandoni, della Banca Belinzaghi e del sig. Enrico Mazzucchetti;
tolto: cav. Vittorio Bondi per la ditta M. Bondi e figli di Firenze e pel cav. Tommaso Giussani;
tolto: Giuseppe Di Luggo in rappresentanza della ditta Roberto De Sanna, i quali stipulano solidariamente in nome proprio e dei deleganti sopra indicati assumendone la responsabilita' e in rappresentanza della Societa' anonima nazionale di servizi marittimi che con vincolo pure solidale si obbligano a costituire;
tolto: Hanno concordato e stipulato quanto segue:
tolto: Art. 1.
tolto: I signori contraenti, in nome proprio e della costituenda Societa' di navigazione, assumono l'esercizio dei servizi marittimi sovvenzionati di cui nell'annessa tabella, e contemplati nelle convenzioni e nei quaderni d'oneri approvati con la legge del 22 aprile 1893, numero 195, e modificati con le leggi del 3 agosto 1895, n. 471, del 29 marzo 1900, n. 107, dell'8 luglio 1903, n. 355, del 29 giugno 1905, n. 298 e n. 299 e della legge del 30 maggio 1907, n. 272, alle stesse condizioni contenute nelle convenzioni, nei quaderni d'oneri, nelle tariffe vigenti e nelle leggi predette, salvo le modificazioni e le disposizioni indicate nei seguenti articoli e nella tabella suddetta, che fa parte integrante della presente convenzione.aggiunto: -art. 1 PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-servizi-postali-e-commerciali-marittimi-art1 · fonte del testo