Art. 13 (Convenzione servizi postali e commerciali marittimi)
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[1]La Commissione pei servizi marittimi stabilira' il riparto, fra le Societa' sovvenzionate interessate, delle spese di trasbordo e di custodia delle merci di esportazione a mezzo delle linee di concentramento esercitate dalle Societa' di navigazione «Puglia» e «Siciliana».
[2]La Societa' si obbliga di accettare per le linee da Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli e Palermo alla Sardegna, fino a che non sia altrimenti provveduto, le nuove tariffe e condizioni, e relative norme di applicazione gia' formulate dalla Commissione per la riforma del servizio cumulativo ferroviario marittimo fra il continente e la Sicilia e la Sardegna e concordate con la Societa' cessante, come pure tutti gli altri accordi di servizio cumulativo gia' in vigore.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
