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[1]La Commissione pei servizi marittimi stabilira' il riparto, fra le Societa' sovvenzionate interessate, delle spese di trasbordo e di custodia delle merci di esportazione a mezzo delle linee di concentramento esercitate dalle Societa' di navigazione «Puglia» e «Siciliana».

[2]La Societa' si obbliga di accettare per le linee da Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli e Palermo alla Sardegna, fino a che non sia altrimenti provveduto, le nuove tariffe e condizioni, e relative norme di applicazione gia' formulate dalla Commissione per la riforma del servizio cumulativo ferroviario marittimo fra il continente e la Sicilia e la Sardegna e concordate con la Societa' cessante, come pure tutti gli altri accordi di servizio cumulativo gia' in vigore.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-servizi-postali-e-commerciali-marittimi-art13 · fonte del testo