Art. 21 (Convenzione servizi postali e commerciali marittimi)
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[1]Le spese di bollo, di registro ed altre occorrenti alla stipulazione della presente convenzione sono a carico della Societa' concessionaria.
[2]Fatta a Roma, in tre originali, addi' 27 aprile 1910.
[3]Il presidente del Consiglio dei ministri ministro dell'interno,
[4]LUZZATTI.
[5]Il ministro della marina
[6]LEONARDI-CATTOLICA.
[7]Il ministro dei lavori pubblici
[8]SACCHI.
[9]Il ministro d'agricoltura, industria e commercio
[10]RAINERI.
[11]Il ministro delle poste e dei telegrafi
[12]CIUFFELLI.
[13]Il ministro del tesoro
[14]TEDESCO.
[15]Il ministro delle finanze
[16]FACTA.
[17]Emilio Ferro; P. Lagomaggiore; Francesco Ceriana anche per i deleganti sopra indicati; marchese G. F. Durazzo Pallavicini anche per i deleganti sopra indicati. Ernesto Pacelli anche per il marchese Luigi Medici; E. Menada in rappresentanza della Societa' commerciale italiana di navigazione; Vittorio Bondi per la ditta M. Bondi e figli e pel cav. Tommaso Giussani; Cesare Prandoni per la Banca A. e C. Prandoni e per gli altri deleganti sopra indicati; Giuseppe di Luggo pel comm. Roberto de Sanna; Luigi Della Torre per la ditta Zaccaria Pisa e pei deleganti sopra indicati.
[18]EUGENIO PINZAUTI, testimonio.
[19]ANTONIO EDOARDO FRANZA, testimonio.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
