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Previ accordi fra il Ministero della marina e la Societa', tunuti presenti i bisogni dei servizi sovvenzionati in corso ed anche il disposto del seguente art. 5, nei riguardi delle nuove esigenze del commercio, il detto Ministero indichera' alla Societa' le principali caratteristiche dei nuovi piroscafi e ne approvera' i disegni ed i contratti di costruzione.

Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1910-06-13;306~convenzione-servizi-postali-e-commerciali-marittimi-art4 · fonte del testo