Art. 8-bis (Convenzione servizi postali e commerciali marittimi)
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Tutti i piroscafi adibiti ai servizi contemplati dalla presente convenzione dovranno essere classificati in uno dei registri nazionali di classificazione riconosciuti dal Governo, ferma rimanendo pei piroscafi della linea XXIII la disposizione contenuta nell'art. 3 della convenzione annessa alla legge del 29 giugno 1905, n. 299.
Testo in vigore dal 15 giugno 1910 al 16 dicembre 2009
