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[1]Compiuta, d'ufficio, l'opera in tutto od in parte, e fatti i conguagli di cui all'articolo 11, lo Stato continua ad esigere direttamente, fino alla totale estinzione del credito, le quote a carico delle Provincie, dei Comuni e dei proprietari interessati.
[2]Esige pure dai proprietari interessati le quote necessarie per sopperire alle spese di manutenzione.
Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008
