Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008. 94 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Compiuta l'opera in tutto od in parte, a' sensi dell'articolo 9, il Consorzio dovra' procedere alla liquidazione definitiva della quota di contributo dovuta da ciascun proprietario, distinguendo i terreni secondo la rispettiva classe a senso dell'articolo 3, ed in ragione dell'utile che avranno risentito o risentiranno dalle opere medesime.
tolto: In base alla detta liquidazione definitiva, il Consorzio stabilira', secondo le norme che saranno precisate nel Regolamento per l'esecuzione della presente legge, il tempo e i modi coi quali dovranno essere corrisposti i maggiori contributi dai proprietari debitori e rimborsate le somme ai proprietari creditori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1902-07-07;304~art11 · fonte del testo
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