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Per l'esecuzione tanto delle opere di quinta categoria previste nell'articolo 99 della legge 30 marzo 1893, n. 173, quanto delle opere necessarie a difendere gli abitati di citta', villaggi e borgate contro le frane, lo Stato, indipendentemente dal concorso della Provincia, potra' accordare un'sussidio in misura non maggiore di un terzo della spesa, quando questa sia sproporzionata alle forze del Comune e dei proprietari e possessori interessati.
Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008
