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[1]Le opere di cui al precedente articolo sono eseguite a cura del Consorzio da costituirsi tra i proprietari o possessori dei beni interessati.
[2]Le spese relative sono sostenute da detto Consorzio, dallo Stato, nonche' dal Comune o dai Comuni e dalla Provincia o dalle Provincie aventi interesse nelle opere medesime, e sono per tutti obbligatorie.
[3]La ripartizione delle spese ha luogo in ragione del 20 per cento a carico del Consorzio, del 15 per cento a carico del Comune o dei Comuni, del 15 per cento carico della Provincia o delle Provincie e del 50 per cento a carico dello Stato.
[4]Per le opere da eseguirsi dove o la Provincia o uno dei Comuni interessati ecceda il limite legale della sovrimposta nel momento della costituzione del Consorzio, la ripartizione delle spese ha luogo in ragione del 20 per cento a carico del Consorzio, del 10 per cento a carico del Comune o dei Comuni, del 10 per cento a carico della Provincia o delle Provincie e del 60 per cento a carico dello Stato.
Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008
