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[1]Alla Provincia od alle Provincie interessate in opere di terza categoria potra' essere data facolta', quando lo consiglino speciali ragioni di convenienza, di eseguire direttamente le opere col concorso dello Stato, addossandosi anche l'onere dei contributi posti a carico dei Comuni, e dei proprietari o possessori interessati.
[2]In questo caso la Provincia o le Provincie dovranno altresi' assumersi l'onere della successiva manutenzione delle opere a' termini dell'articolo 10.
Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 20 luglio 1904
