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[1]Alla Provincia od alle Provincie interessate in opere di terza categoria potra' essere data facolta', quando lo consiglino speciali ragioni di convenienza, di eseguire direttamente le opere col concorso dello Stato, addossandosi anche l'onere dei contributi posti a carico dei Comuni, e dei proprietari o possessori interessati.
[2]In questo caso la Provincia o le Provincie dovranno altresi' assumersi l'onere della successiva manutenzione delle opere a' termini dell'articolo 10.
[3]((Eguale facolta' potra' essere data al Comune od ai Comuni interessati in opere di terza categoria.
[4]In tal caso, fermo restando il contributo provinciale, il Comune od i Comuni interessati dovranno addossarsi l'onere dei contributi posti a carico dei proprietari o possessori interessati e quello della successiva manutenzione)).
Testo in vigore dal 20 luglio 1904 al 22 dicembre 2008
