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[1]Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle opere gia' classificate in 3ª categoria, a' termini della legge 30 marzo 1893, n. 173, delle quali non sia cominciata o sia tuttora in corso l'esecuzione.
[2]Il Governo del Re e' autorizzato a riunire in testo unico le sovraindicate disposizioni e quelle delle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e 30 marzo 1893, n. 173, intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, in quanto non siano contrarie alla presente legge.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Racconigi, addi' 7 luglio 1902.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]G. Zanardelli. N. Balenzano. G. Baccelli.
[7]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.
Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008
