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[1]Le disposizioni della presente legge si applicano anche alle opere gia' classificate in 3ª categoria, a' termini della legge 30 marzo 1893, n. 173, delle quali non sia cominciata o sia tuttora in corso l'esecuzione.

[2]Il Governo del Re e' autorizzato a riunire in testo unico le sovraindicate disposizioni e quelle delle leggi 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, e 30 marzo 1893, n. 173, intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie, in quanto non siano contrarie alla presente legge.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Racconigi, addi' 7 luglio 1902.

[5]VITTORIO EMANUELE.

[6]G. Zanardelli. N. Balenzano. G. Baccelli.

[7]Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.

Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1902-07-07;304~art25 · fonte del testo

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