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[1]Le quote a carico delle Provincie o dei Comuni saranno in ragione della superficie dei terreni compresi nel perimetro, e posti nei rispettivi territori.

[2]Per la misura del contributo, i proprietari e possessori potranno essere distinti in piu' classi, secondo il rispettivo grado d'interesse; ed al riparto del contributo fra gli iscritti in ciascuna classe si provvedera' in base alla superficie e alla misura delle imposte principali sui terreni e fabbricati, nelle proporzioni di meta' in base alla superficie e di meta' in base alla misura delle imposte.

[3]I proprietari di ferrovie, strade ed altre opere d'interesse pubblico saranno inscritti in un elenco speciale, e il loro contributo, da calcolarsi nel 20 per cento posto a carico di tutti i proprietari interessati, sara' determinato esclusivamente in ragione dell'utile conseguito o presumibile.

Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1902-07-07;304~art3 · fonte del testo

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