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[1]Qualora la domanda per la classifica a' termini dell'articolo 1, sia presentata dalla Provincia interessata, questa puo' anche domandare, in seguito a deliberazione del Consiglio provinciale, di eseguire essa direttamente le opere di cui all'articolo 1.
[2]In tal caso, emesso il decreto di classifica, la Provincia si sostituira' senz'altro al Consorzio degl'interessati, di cui all'articolo 2, in tutte le operazioni previste dalla presente legge fino al compimento delle opere, fermi restando i contributi di cui all'articolo stesso.
Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008
