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[1]I progetti esecutivi delle opere di 3ª categoria, comprendenti anche i lavori di rimboscamento e rinsodamento di terreni montani naturalmente collegati e coordinati con le opere stesse, compilati a cura del Consorzio o della Provincia, seno approvati dal Ministero dei Lavori Pubblici, inteso il solo parere delle esistenti Commissioni compartimentali per la sistemazione dei torrenti, quando l'importo delle opere non superi le L. 200,000.

[2]Oltre tale limite, il parere sara' dato da una Commissione centrale, istituita presso il Ministero dei Lavori Pubblici, e composta di tre membri del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici e due del Consiglio forestale.

[3]La vigilanza dei lavori sara', in ogni caso, affidata al Genio civile con la cooperazione del personale forestale, per quanto concerne le opere di rimboscamento e di rinsodamento.

Testo in vigore dal 29 luglio 1902 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-07-07;304~art7 · fonte del testo

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