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Ai fini del raffronto previsto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 novembre 1961, n. 1192, per la determinazione del trattamento economico spettante ai dipendenti dalle imprese appaltatrici di servizi od opere per conto dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, sono da considerare lo stipendio base della qualifica ferroviaria con la quale esiste piena corrispondenza di mansioni, aumentato della indennita' integrativa speciale di cui alla legge 21 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e la paga tabellare stabilita dal contratto collettivo nazionale di lavoro, aumentata dell'indennita' di contingenza, vigenti alla data del 1 gennaio 1969, fermo restando il riferimento al contratto collettivo nazionale piu' favorevole in presenza di piu' contratti collettivi per la stessa categoria.

Testo in vigore dal 11 settembre 1969 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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urn:nir:stato:legge:1969-08-13;592~art1 · fonte del testo