Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 19/1982

    Questione inammissibile
    4 febbraio 1982

    La norma impugnata, nella parte in cui dispone che l'assegno perequativo, per i dipendenti delle imprese appaltatrici di servizi ed opere per conto della Azienda delle Ferrovie dello Stato, non e` assoggettabile a gravami contributivi di qualsiasi natura e non e` computabile come elemento della retribuzione ai fini dei vari istituti contrattuali, determinerebbe un ingiustificato trattamento differenziato a sfavore del personale delle imprese appaltatrici, rispetto a quello delle aziende autonome statali, per il quale la retribuzione percepita non sarebbe invece sottoposta a tali esclusioni. E cio` nonostante che, in forza del secondo comma dell'art. 2 d.P.R. 22 novembre 1961, n. 1192, il trattamento economico del personale delle imprese appaltatrici non puo` essere comunque inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti delle aziende autonome statali, ove esista piena corrispondenza di mansioni. Poiche` tuttavia secondo l'ordinamento vigente (art. 1 della legge 13 agosto 1969, n. 592) non tutti gli elementi della retribuzione posti a base del raffronto sono assoggettabili a gravami contributivi e computabili ai fini dei vari istituti contrattuali, non emergendo dall'ordinanza di rimessione rispetto a quali dei suddetti elementi e` stata effettuata la comparazione, la Corte e` impossibilitata a decidere il merito della questione. E cio` anche a tacere del fatto che non ha forza di legge il d.P.R. n. 1192 del 1961, utilizzato dal giudice a quo come termine di comparazione (Inammissibilita` per difetto di motivazione sulla rilevanza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2 l. 13 agosto 1969, n. 592, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36, comma primo, Cost., con ordinanza del Pretore di Milano del 13 gennaio 1975).

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 2 Perequazione del trattamento economico del personale dipendente da imprese appaltatrici di opere e di servizi ferroviari al trattamento del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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Che cosa è cambiato dal 22 dicembre 2008

Confronto con la versione in vigore dal 11 settembre 1969 al 22 dicembre 2008. 40 parole tolte, 20 parole aggiunte.

tolto: L'incremento di retribuzione derivante dal raffronto di cui al precedente articolo sara' corrisposto sotto forma di assegno perequativo non assoggettabile ad alcun gravame contributivo di qualsiasi natura e non computabile come elemento della retribuzione ai fini dei vari istituti contrattuali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1969-08-13;592~art2 · fonte del testo