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L'assegno perequativo e' rideterminabile ogni qual volta si verifichino variazioni negli elementi del raffronto per disposizioni di legge o rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro. Ai fini suddetti non si considerano variazioni quelle relative alla indennita' integrativa speciale ed alla indennita' di contingenza.

Testo in vigore dal 11 settembre 1969 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1969-08-13;592~art3 · fonte del testo