Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 11 settembre 1969 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'eventuale incremento di retribuzione derivante dal raffronto precisato nei precedenti articoli sara' corrisposto, sotto forma di assegno perequativo, nella misura del 70 per cento dal 1 gennaio 1969 e nella misura integrale con decorrenza dal 1 gennaio 1970.
Testo in vigore dal 11 settembre 1969 al 22 dicembre 2008
