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All'onere derivante dalla presente legge, previsto in lire 1 miliardo per l'anno finanziario 1969, si provveda con riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 219 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per il predetto anno finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con suoi decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 11 settembre 1969 al 22 dicembre 2008

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